Almanacco del Calcio Toscano

Serie D – Respinto il ricorso della Pianese: resta il 2-0 di Cannara

La gara di serie D tra Cannara e Pianese, vinta dai rossoblù per 2-0, non verrà ripetuta come invece chiedeva il club toscano. Lo ha deciso il Giudice Sportivo Aniello Merone richiamandosi all’articolo 61 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che consente l’utilizzo delle immagini televisive. Il fatto risale alla sfida tra Cannara e Pianese del 1° novembre. Al 10’ del primo tempo l’arbitro Russo di Torre Annunziata, su segnalazione dell’assistente Siracusano di Sulmona aveva espulso il numero 10 della Pianese Andrea Zini per un pugno alla schiena ai danni del centrocampista del Cannara Flavio Mattia. A commettere il fallo era stato il numero 8 Nicola Ghini, e non il numero 10. L’arbitro non poteva aver visto il fallo, visto che era stato commesso mentre il direttore di gara stava seguendo la palla, con lo sguardo rivolto in un’altra direzione. A richiamare l’attenzione era stato il guardalinee che aveva però compiuto uno scambio di persona. Scambio di cui si sono avveduti tutti, a partire dall’arbitro che, a fine gara, ha prodotto, come si legge nel dispositivo della Giustizia sportiva, “un supplemento di rapporto”, dopo aver visionato le immagini della partita trasmessa in diretta Facebook dalla società del Cannara.

Secondo il Giudice sportivo “lo scambio di persona non ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, né si è riflesso sul provvedimento sanzionatorio irrogato da codesto giudice che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a sua disposizione, sono stati correttamente rivolti a carico dell’autore materiale della condotta illecita”.

La squalifica di 3 giornate è stata infatti comminata da subito a Ghini e non a Zini che invece era stato espulso durante la gara. Omologata dunque la vittoria del Cannara che resta al comando del girone E di serie D con 12 punti. La Pianese resta al quartultimo posto con 5 punti.

Di seguito il dispositivo integrale pubblicato nel Comunicato Ufficiale numero 52

CANNARA – PIANESE S.R.L.S.S.D.

Il Giudice Sportivo,

– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D. e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 10, ZINI ANDREA, nonostante il relativo fallo – l’aver colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario – fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 8, GHINI NICOLA;

– rilevato che già all’atto di deposito del preannuncio la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, un link al filmato della partita, la cui trasmissione era debitamente autorizzata e che ai sensi dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;

– rilevato che, peraltro, anche il direttore di gara, ha inoltrato un supplemento di rapporto con il quale afferma che il fallo da lui sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione a carico del calciatore n. 10 della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D., ZINI ANDREA, è stato in realtà commesso dal calciatore n. 8, GHINI NICOLA, del medesimo sodalizio;

– rilevato che con proprio C.U. 46 del 4 novembre 2020, codesto giudice sportivo ha irrogato la sanzione di “squalifica per tre gare effettive” a carico del calciatore GHINI NICOLA della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D. “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con un pungo alla schiena (RAA)”

– considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato uno scambio di persona che non ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, né si è riflesso sul provvedimento sanzionatorio irrogato da codesto giudice che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a sua disposizione, sono stati correttamente rivolti a carico dell’autore materiale della condotta illecita,

P.Q.M.

Dispone:

– respingere il reclamo;

– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;

– di addebitare il contributo reclamo sul conto della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D.