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Serie D – Viareggio: arriva un altro punto di penalizzazione

Con il comunicato numero 63, il Tribunale Federale nazionale ha annunciato la seguente decisione riguardante il Viareggio:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFO FEDERICO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL), SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL – (nota n. 9224/612 pf 17-18 AA/GP/mg del 27.3.2018).

Il deferimento
Con deferimento del 27 marzo 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Raffo Raffaele, all’epoca dei fatti amministratore delegato e legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 a.r.l. per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Masi Marco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 5.10.2017 (vertenza n.35/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.
Ha deferito, altresì, la SSD Viareggio 2014 a.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4.1 del CGS.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.12.2017.
La Società deferita ha depositato memoria con la quale chiede il riconoscimento dell’attenuante ex art. 16, comma 1, C.G.S., oltreché la continuazione con altra precedente violazione, evidenziando gli sforzi fatti dalla Società per pervenire al pagamento.

Il dibattimento
All’udienza del 19 aprile 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:
– per Raffo Federico: mesi 6 (sei) di inibizione;
– per SSD Viareggio 2014 ARL: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale ha esposto alcune considerazioni e deduzioni a difesa della Società, chiedendo l’irrogazione della sola ammenda, anche alla luce di un precedente assunto dal TFN.

I motivi della decisione
Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Raffo, nella suddetta qualità, violando l’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto all’allenatore, Sig. Marco Masi, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 5.10.2017 (vertenza n.35/78), pari ad euro 6.930,40, nel rispetto del termine di trenta giorni all’uopo previsto, avendovi provveduto solamente in data 14.3.2018.
In proposito non riveste efficacia scriminante, come correttamente osservato dalla Procura, la difficoltà addotta dal deferito in ordine all’effettuazione del pagamento, considerato che egli avrebbe potuto provvedere con le modalità alternative indicate nel deferimento.
Può, invece riconoscersi sia l’attenuante prevista dall’art. 16, c.1, visto che non è contestato dal denunciante che egli non ritirava la missiva della Società in data 15.10.2017 che lo invitava a recarsi presso la medesima per concordare le modalità di pagamento.
Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione della continuazione tenuto conto che il comportamento di cui si discute non risulta essere avvinto da un medesimo disegno con quello, distinto, già oggetto di giudizio, tant’è che nulla in proposito viene argomentato dalla Società deferita, che anzi, pur a fronte della medesima violazione dell’obbligo di pagamento tempestivo, evidenzia la diversità della condotta nella presente fattispecie ai fini della riconosciuta attenuante.
Posto che il comportamento del Sig. Raffo è stato posto in essere nella suddetta qualità, sussiste anche la responsabilità della Società.

Il dispositivo
Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata e dell’attenuante, condanna il deferito Raffo alla sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione e la Società SSD Viareggio 2014 ARL alla sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.