Almanacco del Calcio Toscano

Serie D – Sangiovannese sconfitta a tavolino

Chi sbaglia, paga. Il tesseramento di Ivan Milicevic è risultato irregolare e cosi’ il reclamo presentato dalla Ribelle sulla posizione del giocatore è stato premiato. Una frittata bella e buona, in un momento delicato e che compromette la classifica degli azzurri che scendono ultimi in graduatoria con 5 punti staccati di 2 lunghezze dal Poggibonsi penultimo. Ecco di seguito la sentenza integrale che ha “giustiziato” i valdarnesi:

GARA ASD SANGIOVANNESE-RIBELLE: il giudice sportivo:

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. RIBELLE con il quale si richiede che
Il Giudice Sportivo,ASD SANGIOVANNESE 1927 – APD RIBELLE:

venga inflitta alla ASD SANGIOVANNESE 1927 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17

comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore di

nazionalità croata Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, presente in distinta con il n. 20 ed effettivamente impiegato dal

1’ minuto del secondo tempo della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per incompletezza e

irregolarità degli atti di trasferimento presso la suddetta società;

– lette le memorie inviate dalla ASD SANGIOVANNESE 1927 entro il termine previsto dall’art. 29, comma 8-bis,

C.G.S., con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma l’assoluta

regolarità della posizione del calciatore Milicevic Ivan in occasione della gara in oggetto;

– letta la dichiarazione del 20 ottobre 2016 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio

Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che «il

calciatore Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, risulta essere svincolato dall’1 luglio 2016.» e pertanto non tesserato

con la ASD Sangiovannese 1927 alla data del 16/10/2016.

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla ASD SANGIOVANNESE 1927 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di

0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.

FONTE: www.forzasangio.it