C.S. Lebowski – Foiano 0-3 a tavolino
Le motivazioni della decisione del G.S.T.
Il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Nuova A.C. Foiano di Foiano della Chiana (Arezzo) infligge al Centro Storico Lebowski la punizione sportiva della perdita della gara (1a giornata di Promozione Girone C terminata 1-0 per il Lebowski) con il punteggio di 0-3, comminandole anche l’ammenda di euro 2000,00 (Duemila/00).
Questa la decisione pubblicata sul CU 22 del CRT con una motivazione che, dalle notizie diffuse intorno all’episodio, non era emersa.
Il motivo del contendere era l’infortunio di un assistente arbitro, con ricorso a due dirigenti di parte come guardalinee e adibizione dell’altro assistente al ruolo di quarto uomo.
La società Nuova Foiano non contestava, come dalle voci trapelate e riprese anche da Almanacco, la regolarità di tale decisione dell’arbitro, ma entrava nel merito della causa che l’aveva resa necessaria, individuandola in un episodio specifico, il lancio di alcuni petardi.
Ecco una sintesi della motivazione riportata sul CU 22:
Al 27′ del 1º tempo uno dei due assistenti ufficiali accusava un malore dovuto allo scoppio di alcuni petardi lanciati dai sostenitori locali. In particolare, lo stesso subiva un attacco di panico tanto da costringerlo ad accasciarsi a terra non rendendogli più possibile la prosecuzione del suo compito nella gara. L’incontro era stato proseguito con la collaborazione di due tesserati messi a disposizione dalle due società, in quanto anche l’altro assistente ufficiale veniva dispensato dal suo ufficio, come da regolamento.
Il nesso di causalità e correlazione tra il lancio di petardi da parte della tifoseria della società Centro Storico Lebowski in prossimità dell’Assistente Arbitrale ed il suo malore per l’attacco di panico che gli impediva di proseguire regolarmente la gara è descritto inequivocabilmente dall’assistente ufficiale e confermata dal D.G. nel rapporto di gara e nei successivi supplementi.
Di conseguenza l’impossibilità di assolvere la funzione assegnatagli è certamente dipesa da un comportamento dei sostenitori della società Centro Storico Lebowski, che è quindi chiamata a rispondere delle loro condotte, con le conseguenze previste dall’art. 10 n.1 C.G.S.
La soluzione adottata dal D.G. di sostituire entrambi gli assistenti con tesserati messi a disposizione delle due società è quindi tecnicamente corretta ed ha permesso di riprendere il gioco senza creare possibili problematiche di ordine pubblico in caso di sospensione immediata della gara, ma ciò non sana il fatto provocato dai sostenitori del Centro Storico Lebowski, che ha costretto l’assistente arbitrale ad abbandonare la gara, con la conseguenza dell’applicazione della sanzione della sconfitta a tavolino.
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