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Dirty soccer – Le sentenze: Savona e Teramo in D

Retrocessione in Lega Pro e -12 punti per il Catania, retrocessione in Serie D, ma senza penalizzazione, per il Teramo e il Savona. Lo ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale della Figc nelle sentenze emesse stamane relative al processo di primo grado al Calcioscommesse per quanto riguarda i filoni di Catania e Catanzaro. Per il club etneo si tratta di una sentenza peggiorativa in quanto il procuratore federale aveva chiesto la retrocessione in Lega Pro e -5 punti di penalizzazione in virtù dell’articolo 24 (collaborazione e ammissione) riconosciuto dalla procura al patron Antonino Pulivrenti. Al Catania è stata inoltre comminata un’ammenda di 150mila euro. Cinque anni di inibizione e multa di 300mila euro a Pulvirenti. Disposti anche 4 anni di inibizione e un’ammenda di 50mila euro per l’ex ad etneo Pablo Gustavo Cosentino e 5 anni di inibizione più preclusione e ammenda di 150mila euro per Piero Di Luzio.
Per quanto riguarda la combine Savona-Teramo, ultima partita della scorsa stagione di Lega Pro finita con la vittoria e la promozione in serie B del Teramo, per il club abruzzese è confermata la responsabilità diretta del patron Luciano Campitelli e quindi la retrocessione in Serie D, ma senza la penalizzazione di -20 punti avanzata dalla procura federale. Lo stesso vale per il Savona. Il Tribunale Federale ha comminato una multa di 30mila euro per i due club mentre per responsabilità oggettiva è stato disposto 1 punto di penalizzazione a Barletta, L’Aquila, Luparense San Paolo Fc (già Atletico San Paolo Padova).
Per quanto riguarda le altre società coinvolte a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nel filone di Calcioscommesse di Catanzaro, il Tribunale Federale Nazionale ha comminato le seguenti sanzioni: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore al Brindisi; -5 punti e 25 mila euro di ammenda per la Vigor Lamezia (era stata chiesta l’esclusione dal campionato e -10), -2 punti di penalizzazione e 25mila euro di ammenda alla Torres (richiesta retrocessione e -10), – 2 punti e 2.500 euro di ammenda al Akragas Città dei Templi; -2 punti di penalizzazione per Barletta, Neapolis, San Severo; -1 punto di penalizzazione per la Puteolana Internapoli; 25mila euro di ammenda all’Aquila.
Riguardo alle condanne del filone di Catanzaro per i tesserati: Claudio Arpaia (9 mesi di inibizione e 40mila euro di ammenda); Salvatore Astarita (2 anni e 3 mesi di squalifica e 25mila euro di ammenda); Felice Bellini (5 anni di inibizione e 50mla euro di ammenda); Domenico Capitani, Ercole Di Nicola (2 anni di inibizione e 25mila euro di ammenda); William Carotenuto (3 anni e 6 mesi di squalifica e 60 mila euro di ammenda); Antonio Ciccarone (5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc e 50 mila euro di ammenda); Ninni Corda (1 anno e 6 mesi di squalifica e 20 mila euro di ammenda); Francesco Massimo Costantino (3 anni di squalifica e 15mila euro di ammenda); Savino Daleno  (5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc e 50 mila euro di ammenda); Fabio Di Lauro (2 anni e 6 mesi di squalifica e 35mila euro di ammenda). Giorgio Flora (4 anni e 6 mesi di inibizione e 70mila euro di ammenda); Fabrizio Maglia (9 mesi di inibizione e 30mila euro di ammenda); Emanuele Marzocchi (1 anno e sei mesi di squalifica); Vito Morisco (3 anni e 9 mesi di inibizione e 50mila euro di ammenda); Vincenzo Nucifora (3 anni e 15 mila euro di ammenda); Giuseppe Sampino (2 anni di inibizione e 25mila euro di ammenda). Prosciolti dalle accuse la Paganese Calcio e i tesserati Salvatore Casapulla, Luigi Condò e Giuseppe Perpignano.
Di seguito le sanzioni comminate ai tesserati relative al filone Savona-Teramo: Marco Barghigiani (inibizione di 3 anni e 6 mesi e ammenda di 60mila euro); Marco Cabeccia (squalifica di 6 mesi e ammenda di 30mila euro); Enrico Ceniccola (squalifica di 6 mesi e ammenda di Ç 30mila euro); Luciano Campitelli (inibizione di 4 anni e ammenda di Ç 100mila euro); Ninni Corda (squalifica di 2 anni ex art. 24 CGS); Aldo Dellepiane (inibizione di 4 anni e ammenda di  100mila euro); Marcello Di Giuseppe (inibizione di 4 anni e ammenda di 100mila euro); Fabio Di Lauro (squalifica di anni 2 anni e 6 mesi e ammenda di 40mila euro); Ercole Di Nicola (inibizione di 5 anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc e ammenda di 100mila euro); Davide Matteini (squalifica di 3 anni e 6 mesi e ammenda di 60mila euro); Giuliano Pesce (inibizione di 3 anni e 6 mesi e ammenda di 50mila euro).

LE MOTIVAZIONI – “Se per un verso il riconoscimento pieno delle proprie responsabilità penali e disciplinari, unitamente alla chiamata in correità di altri tesserati, alcuni dei quali fino a quel momento non ancora coinvolti nell’indagine, merita apprezzamento sul piano del comportamento processuale (e del conseguente trattamento sanzionatorio) per altro verso i fatti restano di estrema gravità, destando un forte allarme sociale” spiegano i giudici del Tribunale Federale Nazionale della Figc, riferendosi alla collaborazione del patron del Catania, Antonino Pulvirenti. “Derubricare il disegno criminoso in esame – recitano tuttavia le motivazioni riferendosi all’applicazione per Pulvirenti e il Catania dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva riconosciuto dalla procura federale per la ‘fattiva collaborazione’ del patron rossoazzurro – perfettamente programmato e realizzato per incidere stabilmente sugli esiti dei campionati di calcio a un gesto ‘di un Presidente disperato’ equivarrebbe a concepire anche solo al livello patologico, un doppio sistema, lecito e illecito, dove quello illecito garantirebbe di più e meglio risultati sportivi ed economici”. “A chi assiste, disputa, partecipa a un evento sportivo – aggiungono i giudici – deve essere invece garantito il corretto e leale svolgimento della competizione e del risultato dall’unico Ordinamento che esiste, quello giuridico”.
Per questo il Catania “usufruisce anch’esso, ai sensi dell’art. 24 n. 2 del CGS, della riduzione di pena conseguente alla fattiva collaborazione prestata all’organo inquirente dal Pulvirenti, ma il Tribunale ritiene conforme a giustizia, considerata l’estrema gravità dei fatti sopra succintamente delineata, infliggerle, in aggiunta alla sanzione base della retrocessione all’ultimo posto, anche quelle della penalizzazione di punti in classifica e dell’ammenda nelle misure, valutate come afflittive, di cui infra”.

Fonte: repubblica.it