Eccellenza – Comunicato Stampa della Massese dopo la piena assoluzione
I legali di fiducia della Massese Avv. Francesco Rondini, Avv. Edoardo Truppa e Avv. Luca Ulivi comunicano che sono state depositate dalla Prima Sezione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. le motivazioni della sentenza con cui sono stati assolti con formula piena l’allenatore Matteo Gassani, il Direttore Generale Dario Pantera ed il Presidente Giovanni Nepori, oltre alla cancellazione dell’ammenda di Euro 2.000 alla società.
La corte federale di Appello della Figc ha cancellato tutte le squalifiche che il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana accogliendo di fatto tutte le motivazioni proposte nel ricorso in appello dagli scriventi Avvocati. In particolare la Corte evidenzia quanto denunciato falsamente dal Cela per mancanza di veridicità delle dichiarazioni dello stesso in quanto …”egli ha confermato di essere stato lui a chiedere lo svincolo – e non l’allenatore a imporglielo o a pretenderlo con modalità estorsive”. Ed ancora la Corte afferma che “…non solo che a monte non c’era stata dazione di denaro da parte del Cela ai soggetti denunciati ma che si sarebbe trattato di un tentativo che poteva lambire modalità estorsive posto in essere dal calciatore…”. Ed inoltre sui file audio prodotti dal denunciante afferma la Corte Federale di Appello che: ”E’ innanzitutto evidente che la prova costituita da una registrazione audio effettuata all’insaputa e senza il consenso delle persone coinvolte è in sé una prova artificiosa, e quindi spuria, che lede i diritti di chi ne è vittima e può, se rivelata, coinvolgere anche interessi di terzi e comportare una grave compromissione del diritto alla protezione piena della sfera personale e dei dati c.d. sensibili. Ne consegue che chi si procura dolosamente questa prova e ne fa oggetto di denuncia agli organi federali deve essere consapevole che sta violando questi fondamentali diritti e che i fatti che intende denunciare dovranno comunque essere dimostrati con altri mezzi di prova di diverso spessore e non certo con il solo strumento di prova illecitamente acquisito”. Ed ancora afferma la Corte nella sua pronuncia che: ...”chi registrava la conversazione occorreva considerare che quel presunto mezzo di prova è un prodotto artefatto perché si capisce, ascoltando l’audio, che il denunciante ha diretto la discussione verso i temi che lo interessavano e che ha provocato a più riprese la reazione del Gassani – il quale non era il soggetto titolato a discutere dello svincolo del giocatore…”. Alla luce di detta sentenza è palese che la U.S. Massese 1919 ed i propri tesserati hanno subito atti estorsivi e pertanto sono parte lesa in questa triste vicenda. Per tutto ciò il sodalizio Massese una volta che la sentenza passerà in giudicato chiederà lo svincolo dalla clausola compromissoria F.I.G.C. per poter tutelare la propria onorabilità innanzi le competenti Autorità Giudiziarie ordinarie per il tramite gli scriventi Avvocati.
Scarica ora la nuova App dell’Almanacco del Calcio Toscano